La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3742/2024, ha chiarito un punto cruciale sul fondo patrimoniale. Se i coniugi concedono volontariamente un'ipoteca su un bene del fondo per garantire un debito, il creditore ipotecario può pignorare quel bene, anche se il debito non è stato contratto per i bisogni della famiglia. L'atto di concedere l'ipoteca, secondo la Corte, prevale sulla generale impignorabilità dei beni del fondo, rappresentando una rinuncia specifica a quella tutela nei confronti del creditore garantito.
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