La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31230/2024, ha chiarito la disciplina degli interessi anatocistici in materia fiscale. La Corte ha stabilito che la norma del 2011, che vieta il calcolo di interessi moratori su interessi già maturati, non è retroattiva. Pertanto, per i ruoli consegnati all'agente della riscossione prima del 13 luglio 2011, il calcolo degli interessi anatocistici rimane legittimo. La decisione ribalta la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato la nuova normativa a un caso antecedente.
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