Una società, dopo aver perso in Tribunale una causa relativa al rimborso di migliorie su un terreno in locazione, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha deciso di ritirare il proprio appello. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29284/2024, ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso. La Corte ha inoltre chiarito un importante principio: in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione è prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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