La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante. La decisione sottolinea un principio fondamentale: in caso di estinzione per rinuncia, non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come invece avviene in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione. La controparte, non essendosi costituita, non ha ottenuto una pronuncia sulle spese.
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