Un contribuente ha impugnato una sentenza che, pur dandogli torto nel merito di una controversia su contributi consortili, lo condannava a pagare le spese legali all'Agente della Riscossione, sebbene quest'ultimo non si fosse costituito in giudizio (contumace). La Corte di Cassazione ha accolto questo specifico motivo, affermando il principio per cui non possono essere liquidate spese processuali in favore della parte vittoriosa ma contumace, poiché questa non ha svolto attività difensiva e non ha sostenuto costi rimborsabili. La Corte ha invece respinto il motivo relativo all'efficacia di precedenti sentenze favorevoli (giudicato) su annualità diverse, specificando che la debenza del contributo va verificata anno per anno.
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