Un automobilista, dopo un incidente stradale, cede una quota del proprio credito risarcitorio a una società per estinguere un debito. La società creditrice cita in giudizio sia i responsabili del sinistro sia l'automobilista stesso, chiedendo in via subordinata la condanna di quest'ultimo. L'automobilista si difende sostenendo la responsabilità esclusiva dei terzi. Il Giudice di Pace accoglie la domanda principale contro i responsabili, ma non si pronuncia sulle spese di lite dell'automobilista. Il Tribunale rigetta l'appello ritenendo la posizione dell'automobilista neutrale. La Cassazione accoglie il ricorso: l'automobilista non era neutrale, avendo un interesse concreto a non essere condannato. Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di soccombenza a carico dei debitori effettivi.
Continua »