Una lavoratrice del pubblico impiego agiva contro un Ministero per il riconoscimento di mansioni superiori. Il Tribunale ordinario declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La causa, riproposta al TAR, veniva dichiarata estinta. La Corte d'Appello riteneva prescritto il diritto, non riconoscendo effetto interruttivo alla nuova azione. La Cassazione cassa la sentenza, affermando che la riproposizione della domanda dopo una declinatoria di giurisdizione passata in giudicato costituisce un nuovo giudizio con autonomo effetto di interruzione prescrizione. L'effetto del primo atto, inoltre, perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla giurisdizione.
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