Una società debitrice e i suoi fideiussori contestavano a un istituto di credito la nullità di alcuni contratti bancari. Durante il giudizio d'appello, la società debitrice veniva dichiarata fallita. La Corte d'appello dichiarava l'estinzione del giudizio, ritenendo tardiva la riassunzione del processo da parte della banca. Secondo i giudici di secondo grado, il termine per riattivare la causa decorreva dalla ricezione della comunicazione di fallimento inviata dal curatore anni prima. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, stabilendo che, in caso di fallimento, l'interruzione è automatica, ma il termine per la riassunzione del processo decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione viene legalmente conosciuta dalle parti, e non dalla mera conoscenza stragiudiziale del fallimento.
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