Due società avevano citato in giudizio un istituto di credito, il quale è stato poi posto in liquidazione coatta amministrativa. Le società hanno richiesto l'estinzione del giudizio sostenendo che l'interruzione del processo, causata dalla liquidazione, non era stata seguita da una tempestiva riassunzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, specificando che, sebbene l'evento interruttivo sia automatico, il termine per la riassunzione decorre solo dalla data in cui il giudice emette un provvedimento formale di interruzione e lo comunica alle parti. In assenza di tale provvedimento, il termine non inizia a decorrere e il processo non può essere dichiarato estinto.
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