Una società committente si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore, poi fallito. Il processo veniva interrotto formalmente dal giudice solo all'udienza del 29 aprile 2015, ma il curatore fallimentare eccepiva l'estinzione del giudizio, sostenendo che il termine per la riassunzione fosse già decorso a partire da una precedente comunicazione via PEC del fallimento. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società committente, ha stabilito che, nonostante il fallimento determini l'interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre esclusivamente dalla formale dichiarazione giudiziale di interruzione o dalla sua notificazione. Di conseguenza, il ricorso depositato il 9 giugno 2015 è tempestivo e la causa deve essere riassunta davanti al Tribunale.
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