Una fondazione ha esercitato il diritto di disdetta di una polizza assicurativa dopo la scadenza annuale, ma la società di brokeraggio ha preteso il pagamento del premio per l'anno successivo, sostenendo che la comunicazione fosse tardiva. Il cuore della disputa era una clausola ambigua che permetteva la disdetta 'entro 90 giorni dalla data di scadenza'. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti, stabilendo che, in caso di ambiguità, la clausola va interpretata a favore dell'assicurato. Di conseguenza, la disdetta polizza assicurativa è stata ritenuta valida e la richiesta di pagamento del premio è stata respinta, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del broker.
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