Il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo di rapporti finanziari intestati alla Madre di un indagato per associazione mafiosa, ritenendoli riconducibili a quest'ultimo. La Madre proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di prove sul nesso tra i beni e l'attività delittuosa del figlio, nonché sulla reale disponibilità delle somme in capo a lui. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che, sebbene vi fosse una sproporzione tra i beni e il modesto reddito familiare, l'accusa non ha dimostrato l'effettiva disponibilità indiretta dei conti in capo all'indagato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame, stabilendo che per disporre il sequestro preventivo su beni di terzi non basta la sproporzione finanziaria, ma serve la prova concreta dell'interposizione fittizia.
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