Un programmatore informatico, formalmente assunto da un'azienda informatica, svolgeva la propria attività interamente presso una società committente. Quest'ultima esercitava direttamente il potere direttivo e organizzativo sul lavoratore, mentre l'effettivo datore di lavoro si limitava alla sola gestione amministrativa del rapporto. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del contratto, configurando un'ipotesi di appalto illecito. I giudici hanno stabilito che, in assenza di una reale organizzazione dei mezzi e di assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, il rapporto di lavoro si costituisce direttamente in capo al committente. Inoltre, la Corte ha chiarito che i termini di decadenza per l'impugnazione non si applicano a questa azione di accertamento. Il ricorso della società committente è stato rigettato, confermando il diritto del lavoratore alle differenze retributive.
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