L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di capitali un'operazione immobiliare complessa finalizzata a occultare una plusvalenza milionaria attraverso un'**interposizione fittizia**. Una società 'veicolo', priva di struttura operativa, ha acquistato e rivenduto un immobile nello stesso giorno, trasferendo il profitto alla società beneficiaria finale tramite flussi finanziari circolari. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito favorevole al contribuente, stabilendo che ai fini fiscali rileva il possesso effettivo del reddito indipendentemente dalla forma giuridica. La prova dell'interposizione può essere fornita tramite presunzioni gravi e precise, quali l'inattività della società interposta e l'assenza di valide ragioni economiche.
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