La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33533/2024, ha rigettato il ricorso di un'azienda, confermando la non deducibilità di costi e la non detraibilità dell'IVA in un caso di interposizione fittizia. L'operazione, mascherata da appalto di servizi di trasporto, celava in realtà un'illecita intermediazione di manodopera. La Corte ha stabilito che, di fronte a presunzioni gravi, precise e concordanti fornite dal Fisco, come la comunanza di amministratori e flussi finanziari anomali, spetta al contribuente dimostrare la genuinità dell'operazione. In assenza di tale prova, i costi derivanti da contratti nulli non sono deducibili.
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