Un avvocato impugna una cartella di pagamento per IRAP, IVA e sanzioni relative agli anni 2000 e 2001. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, il contribuente ricorre in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il professionista deposita una memoria documentando di aver ottenuto diversi provvedimenti di sgravio e di aver aderito, per la parte residua, alla definizione agevolata prevista dalla legge, provvedendo al pagamento delle relative rate. La Corte di Cassazione, preso atto di questi sviluppi che potrebbero portare all'estinzione del giudizio, rinvia la causa a nuovo ruolo. Dispone quindi un termine di sessanta giorni per consentire all'Agenzia delle Entrate di interloquire sui documenti presentati dal contribuente.
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