La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un debitore che, dopo aver ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, ha stipulato una **Transazione** con il creditore. Nonostante l'accordo, il debitore ha proposto opposizione al decreto per ottenerne la revoca. I giudici di merito avevano inizialmente rigettato l'opposizione per carenza di interesse, ritenendo che l'accordo transattivo fosse già sufficiente a tutelare il debitore. La Suprema Corte ha invece stabilito che l'interesse ad agire sussiste pienamente: senza la revoca formale del decreto in sede di opposizione, il provvedimento passerebbe in giudicato, impedendo al debitore di far valere la transazione in una futura fase di esecuzione forzata.
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