Due soggetti, condannati per tentata estorsione, proponevano ricorso in Cassazione contestando l'utilizzabilità di una registrazione effettuata dalla vittima. La difesa sosteneva che la registrazione telefonica clandestina, avvenuta dopo la denuncia, dovesse seguire le regole delle intercettazioni. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che la registrazione telefonica clandestina effettuata da un partecipante al colloquio non costituisce intercettazione, bensì un documento fonico pienamente utilizzabile come prova ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. Inoltre, la Corte ha ritenuto valido il riconoscimento dell'imputato avvenuto direttamente in dibattimento, superando i vizi formali del precedente riconoscimento fotografico. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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