Un'impresa di trasporti ha chiesto l'adeguamento dei corrispettivi per i servizi svolti tra luglio 2008 e marzo 2009, invocando i costi minimi autotrasporto previsti dalla legge. La società committente si è opposta, sostenendo l'inapplicabilità della normativa per l'assenza di parametri ministeriali all'epoca dei fatti. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda del vettore. I giudici hanno chiarito che il meccanismo di integrazione automatica dei contratti richiede un parametro amministrativo certo ed efficace. Poiché le prime tabelle ministeriali sono state adottate solo nel giugno 2009, la disciplina sui costi minimi autotrasporto non può trovare applicazione retroattiva per le prestazioni eseguite prima di tale data. Di conseguenza, il vettore non ha diritto ad alcun conguaglio economico.
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