La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti del conflitto di competenza, stabilendo che una semplice missiva di trasmissione di atti, anche se recante la dicitura "per competenza", non equivale a un provvedimento formale di declinatoria. Di conseguenza, il conflitto sollevato dal GIP di Arezzo nei confronti del Tribunale di Monza è stato dichiarato insussistente, poiché mancava una formale dichiarazione di incompetenza da parte di quest'ultimo. Gli atti sono stati restituiti al giudice remittente.
Continua »