Il Tribunale di Vercelli aveva escluso dallo stato passivo di una società controllata in fallimento il credito di oltre sette milioni di euro vantato da un istituto finanziario. Secondo i giudici di merito, la chiusura del concordato preventivo della società controllante aveva prodotto un effetto esdebitatorio del concordato esteso anche alla controllata, estinguendo il debito. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 184 della Legge Fallimentare, gli effetti del concordato preventivo si applicano esclusivamente ai creditori della società debitrice che ha proposto la procedura. Non esiste alcuna estensione automatica degli effetti esdebitatori alle società controllate, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del creditore, cassando il decreto con rinvio per un nuovo esame.
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