Un dirigente, già direttore d'area, fu nominato direttore generale tramite "chiamata diretta" e poi si dimise, tornando al ruolo precedente. Successivamente, fu nuovamente incaricato temporaneamente come direttore generale. Egli sosteneva che la nomina iniziale fosse una promozione definitiva, con diritto a un superiore inquadramento dirigenziale e retribuzione permanente. Il Consorzio datore di lavoro, invece, riteneva l'incarico temporaneo e chiedeva la restituzione delle somme percepite in eccesso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del dirigente, confermando che l'incarico era a tempo e non una promozione definitiva, e che le dimissioni avevano estinto il rapporto, obbligandolo a restituire gli importi indebitamente ricevuti.
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