Il Debitore ha proposto opposizione contro l'assegnazione del quinto del suo stipendio a favore de La Banca Creditrice, sostenendo che l'atto di pignoramento presso terzi non gli fosse mai stato notificato. Secondo il Debitore, la totale mancanza di notifica determinava l'inesistenza dell'intera procedura, un vizio insanabile. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto il vizio una semplice nullità, sanata dalla successiva costituzione in giudizio del Debitore. La Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di precedenti specifici su questa delicata questione di diritto e riconoscendone l'importanza per l'uniforme applicazione della legge, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per una decisione definitiva.
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