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Inesigibili Adempimenti

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Compiti o obblighi che sono così gravosi, difficili o costosi da non poter essere ragionevolmente richiesti a una parte. In questo caso, si riferisce a controlli di sicurezza che sarebbero insostenibili per l'amministrazione carceraria.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Regime carcerario 41-bis: no al lettore CD se mancano i controlli
Un detenuto sottoposto al regime carcerario 41-bis ha richiesto l'autorizzazione ad acquistare un lettore CD per ascoltare musica in cella. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ritenendo l'ascolto della musica un'attività rieducativa non pericolosa. Il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, annullando la decisione con rinvio. La Corte ha stabilito che, sebbene la musica sia parte del trattamento rieducativo, il diritto del detenuto deve essere bilanciato con le stringenti esigenze di sicurezza del regime speciale. L'amministrazione penitenziaria può legittimamente vietare l'uso di tali dispositivi se i controlli necessari a evitare manomissioni e comunicazioni illecite risultano eccessivamente gravosi rispetto alle risorse umane e materiali disponibili.
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Detenuto al 41-bis ottiene CD: i diritti battono il divieto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un carcerato sottoposto al regime speciale che chiedeva di poter acquistare e tenere in cella un lettore CD e dei dischi musicali. L'Amministrazione Penitenziaria si era opposta, citando rischi per la sicurezza e un carico di lavoro eccessivo per i controlli. La Corte ha stabilito un principio fondamentale sui diritti del detenuto al 41-bis: un divieto non può essere generico. L'amministrazione deve dimostrare con prove concrete e specifiche che i controlli necessari rappresentano un onere insostenibile per le sue risorse. Poiché tale prova non è stata fornita, il ricorso dell'amministrazione è stato respinto, confermando il diritto del detenuto all'ascolto della musica, bilanciando così le esigenze di sicurezza con i diritti della persona.
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Detenuto 41-bis: no a lettori CD per motivi di sicurezza
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione che autorizzava un detenuto in regime di 41-bis all'acquisto di un lettore CD e di compact disk musicali. La Suprema Corte ha stabilito che le esigenze di sicurezza, connesse al regime carcerario speciale, prevalgono sul diritto del detenuto. È stato ritenuto che i controlli necessari per prevenire comunicazioni illecite attraverso tali dispositivi rappresenterebbero un onere eccessivo e sproporzionato (c.d. "inesigibili adempimenti") per l'amministrazione penitenziaria, la quale ha il potere discrezionale di negare l'autorizzazione per tutelare l'ordine e la sicurezza.
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Detenuti 41-bis: sì a lettori CD, ma con verifiche
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis si è visto negare la possibilità di acquistare un lettore CD e dischi musicali. La Corte di Cassazione ha annullato tale diniego, stabilendo che il diritto all'ascolto della musica, quale gesto di normalità, può essere limitato solo se l'amministrazione penitenziaria dimostra concretamente l'impossibilità di effettuare i necessari controlli di sicurezza per carenza di risorse, una verifica che il tribunale di merito aveva omesso.
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Detenuto 41-bis: CD player in cella, la Cassazione
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis si è visto negare l'autorizzazione all'acquisto di un lettore CD e di supporti musicali per ragioni di sicurezza. La Corte di Cassazione ha annullato tale diniego, stabilendo che non può essere assoluto e basato su astratte esigenze di sicurezza. I giudici devono invece effettuare un concreto bilanciamento tra l'interesse del detenuto e l'onere che i necessari controlli di sicurezza imporrebbero all'amministrazione penitenziaria, giustificando il diniego solo qualora tali oneri risultino sproporzionati.
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Detenuti 41-bis: No a CD se la sicurezza è a rischio
La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il diniego dell'amministrazione penitenziaria di consentire a un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis l'acquisto e l'utilizzo di un lettore CD e di CD musicali. La decisione si fonda sul principio che, sebbene non vi sia un divieto assoluto, i controlli di sicurezza necessari per prevenire comunicazioni illecite possono rappresentare un onere organizzativo e di risorse 'inesigibile' per l'istituto penitenziario. La Corte ha ritenuto che il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza, preminenti nel regime per detenuti 41-bis, e il diritto del detenuto a fruire di momenti ricreativi, giustifichi la scelta discrezionale dell'amministrazione di non autorizzare l'ingresso di tali dispositivi.
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