La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due coniugi, confermando che l'azione di revocatoria fallimentare, intentata dalla curatela per rendere inefficace un trasferimento immobiliare dal fallito alla moglie, non richiede il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. L'azione ha natura personale e mira a tutelare la garanzia patrimoniale dei creditori, non a contestare diritti reali. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo all'estinzione del processo per presunta errata ripresa dopo una sospensione.
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