Un utilizzatore di un contratto di leasing per un'imbarcazione ha contestato la validità della clausola che legava i canoni al tasso Libor e al rischio cambio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando la nullità clausola indicizzazione per via della sua totale indeterminatezza. La clausola, infatti, non permetteva di calcolare in modo chiaro e preventivo le variazioni dei canoni. Di conseguenza, la Suprema Corte ha stabilito che l'utilizzatore non deve pagare le somme richieste dalla società di leasing a titolo di rischio cambio, né i canoni successivi alla scadenza del contratto, avendo egli esercitato correttamente il diritto di riscatto del bene. La società di leasing perde il ricorso ed è condannata al pagamento delle spese processuali.
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