Un'azienda esercente attività di ristorazione in un centro commerciale chiedeva il pagamento della indennità per perdita di avviamento alla fine del contratto. La società proprietaria dell'immobile si opponeva, sostenendo che il contratto era terminato per grave inadempimento dell'azienda inquilina, che non pagava i canoni. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla proprietà, stabilendo un principio chiaro: se la locazione cessa per colpa del conduttore (in questo caso, la morosità), viene meno ogni diritto a percepire l'indennità. L'appello dell'azienda è stato quindi respinto perché non affrontava il punto cruciale della decisione, ovvero la sua stessa colpa.
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