Due medici del servizio di continuità assistenziale hanno fatto causa a un'Azienda Sanitaria per la sospensione della loro indennità di rischio e per altri tagli al compenso. La Corte di Cassazione ha stabilito due principi. Ha respinto la richiesta sull'indennità di rischio medici, giudicando nulla la clausola dell'accordo regionale che la concedeva in modo automatico e generalizzato, in contrasto con l'accordo nazionale che richiede la valutazione di specifiche condizioni di disagio. Tuttavia, ha dato ragione ai medici su un altro punto: l'Azienda Sanitaria non può ridurre unilateralmente gli altri compensi pattuiti, neanche per esigenze di bilancio legate a un piano di rientro. L'esito è una sconfitta per i medici sull'indennità, ma una vittoria sulla protezione del resto del compenso da tagli unilaterali.
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