La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16615/2024, ha chiarito le condizioni per la restituzione di un indebito pensionistico. Nel caso esaminato, un pensionato doveva restituire le somme percepite in eccesso sulla pensione di reversibilità a causa del mancato cumulo con una pensione estera. La Corte ha stabilito che, ai fini della ripetizione dell'indebito, non è dirimente il dolo del pensionato, ma la tempestività con cui l'ente previdenziale effettua la verifica reddituale e avvia l'azione di recupero, secondo i termini previsti dall'art. 13 della legge n. 412/1991.
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