Una beneficiaria contrae un nuovo matrimonio ma omette di comunicarlo all'ente di previdenza, continuando a percepire indebitamente i ratei pensionistici. L'ente richiede quindi la restituzione integrale di quanto versato senza titolo. La pensionata contesta la pretesa chiedendo di compensare il debito con l'indennità una tantum spettante per le nuove nozze. I giudici di merito accertano la condotta dolosa dell'interessata per omessa comunicazione e confermano l'obbligo di restituzione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile a causa dell'errata impostazione tecnica del motivo di impugnazione. L'omessa pronuncia su una domanda subordinata integra infatti un vizio del procedimento e non un vizio di motivazione. Di conseguenza, l'interessata perde definitivamente il giudizio e deve restituire all'ente l'intera pensione di reversibilità percepita illegittimamente dopo le seconde nozze.
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