Il Lavoratore, dipendente dell'Amministrazione Pubblica, ha chiesto il pagamento di straordinari al Tribunale di Bologna. Il Tribunale si è dichiarato incompetente, indicando il Tribunale di Ravenna, luogo di effettivo servizio. Il Lavoratore ha impugnato questa decisione con un regolamento di competenza, sostenendo che la sede amministrativa a Bologna dovesse prevalere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la competenza territoriale lavoro pubblico si determina in base al luogo di effettivo servizio del dipendente, purché dotato di minima struttura operativa, confermando la competenza di Ravenna.
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