Un indagato per associazione finalizzata al traffico di droga ha impugnato la misura cautelare in carcere, lamentando la mancata ripetizione dell'interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente, subentrato a quello dichiaratosi incompetente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di trasferimento del procedimento per incompetenza, non è necessario un nuovo interrogatorio di garanzia se l'ordinanza del giudice competente si basa sugli stessi indizi e non contesta fatti nuovi. Le dichiarazioni di un coindagato, se meramente confermative del quadro accusatorio già esistente, non costituiscono elementi nuovi idonei a rendere obbligatoria la ripetizione dell'atto. Di conseguenza, la misura cautelare resta pienamente valida e l'indagato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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