La Corte di Cassazione ha annullato un decreto di inammissibilità emesso da una Corte d'Appello. Quest'ultima aveva erroneamente qualificato un'istanza come 'mera riproposizione' di una precedente, già rigettata. La Cassazione ha chiarito che l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione si applica solo se la nuova richiesta è identica alla precedente. Nel caso di specie, la prima istanza riguardava il riconoscimento di un periodo di presofferto, mentre la seconda, oggetto del ricorso, chiedeva l'inserimento di una sentenza nel cumulo pene per altri fini. Trattandosi di richieste diverse, la Corte ha rinviato gli atti per un nuovo esame.
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