La Corte di Cassazione stabilisce che un'istanza, anche se formalmente presentata come richiesta di restituzione nel termine per impugnare, deve essere qualificata come incidente di esecuzione se contesta la validità del titolo esecutivo per vizi di notifica. Di conseguenza, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione e non a quello dell'impugnazione. La Corte ha quindi disposto la restituzione degli atti al Tribunale per la valutazione nel merito.
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