Una donna ha sottratto merce per circa 200 euro da un supermercato, nascondendola e pagando solo altri articoli. In primo grado, è stata condannata per furto tentato. La Corte d'Appello l'ha assolta per la particolare tenuità del fatto, ritenendo l'offesa minima e il comportamento non abituale. Il Procuratore Generale ha impugnato, sostenendo l'illogicità della motivazione, in particolare riguardo alla presunta incensuratezza della donna e alla gravità del dolo. La Cassazione ha confermato l'assoluzione, ribadendo che l'errore sull'incensuratezza non incide, poiché per escludere la particolare tenuità del fatto è necessaria l'abitualità, ovvero almeno due precedenti reati della stessa indole, non riscontrati nel caso specifico.
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