La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro la proroga del regime 41 bis. La decisione si fonda sulla corretta valutazione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della persistente pericolosità sociale del soggetto e della sua capacità di mantenere legami con l'organizzazione criminale di appartenenza. L'inammissibilità del ricorso, ritenuto manifestamente infondato, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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