L'Imputato ha impugnato la sentenza di condanna lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che l'utilizzo dei precedenti di polizia per negare il beneficio violasse il principio della presunzione di innocenza, recentemente rafforzato dal decreto legislativo 188/2021. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, anche dopo le riforme sulla presunzione di innocenza, i precedenti di polizia e giudiziari non definitivi possono essere legittimamente valutati per formulare il giudizio prognostico sulla futura condotta del reo. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa, vede confermata la condanna senza benefici e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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