Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per rapina impropria. I motivi, incentrati sull'eccessività della pena e sulla mancata esclusione della recidiva, sono stati respinti. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non illogico. Inoltre, il motivo sulla recidiva è stato giudicato inammissibile perché non proposto nel precedente grado di appello, interrompendo così la catena devolutiva.
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