La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso si basava sulla presunta nullità del giudizio d'appello per mancata partecipazione al primo grado. La Corte ha respinto il motivo, rilevando che l'imputato non solo era stato regolarmente citato, ma aveva attivamente partecipato alle udienze di primo grado, chiedendo personalmente di procedere con rito abbreviato. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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