La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per lesioni personali aggravate. Il ricorrente contestava la mancata esclusione della recidiva, ma la Corte ha stabilito che la valutazione del giudice di merito era corretta, in quanto non basata solo sulla gravità dei fatti ma su un'analisi concreta del legame tra il reato attuale e i precedenti. La questione centrale è l'inammissibilità ricorso recidiva quando la censura è manifestamente infondata. La Corte ha inoltre specificato che l'uso di formule motivazionali standard non inficia la validità della decisione se la valutazione risulta, in concreto, personalizzata.
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