La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato. I giudici hanno stabilito che non vi è stata violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la pena in appello era inferiore a quella di primo grado. Inoltre, il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, in quanto non conteneva una critica specifica alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni. L'esito è stata la condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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