La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità ricorso per cassazione presentato da un uomo condannato per violazione delle misure di prevenzione. Il ricorrente contestava l'accertamento dei fatti, sostenendo l'inaudibilità del campanello, e la mancata concessione di sanzioni sostitutive. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso tendeva a una inammissibile rivalutazione del merito e non considerava i gravi precedenti penali del soggetto.
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