La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità ricorso per cassazione presentato da un imputato condannato per truffa. I primi tre motivi di doglianza sono stati respinti poiché miravano a una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Il quarto motivo, relativo alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., è stato dichiarato inammissibile sia perché non proposto in appello, sia perché la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivata.
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