Due coimputati, condannati per reati di droga previsti dal d.P.R. 309/1990, hanno proposto ricorso in Cassazione per contestare l'entità della pena inflitta. Avendo rinunciato a contestare la propria responsabilità penale, la difesa si è concentrata unicamente sulla quantificazione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per genericità, evidenziando che le doglianze non contenevano critiche specifiche e puntuali alle motivazioni della sentenza di appello. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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