Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro una sentenza d'appello. La Corte d'Appello aveva emesso la sua decisione dopo un accordo sulla pena (patteggiamento) tra il Lavoratore e il Pubblico Ministero. In quell'accordo, il Lavoratore aveva rinunciato a tutti i motivi d'appello, tranne quelli relativi alla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato dal Lavoratore. Ha stabilito che la rinuncia ai motivi d'appello, fatta in funzione dell'accordo sulla pena, limita la possibilità di contestare la sentenza in Cassazione, anche per questioni rilevabili d'ufficio. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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