L'Imputato propone ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, norma reintrodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 86 del 2024. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso penale poiché la difesa si è limitata a ripetere le medesime doglianze già respinte in secondo grado, senza sviluppare una critica motivata e specifica contro la sentenza d'appello. Inoltre, i giudici sottolineano che la valutazione sulle attenuanti e sulla quantificazione della pena rientra nella discrezionalità esclusiva del giudice di merito. Di conseguenza, la Cassazione conferma la decisione precedente e condanna L'Imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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