Un imputato, già condannato per reati di furto e sostituzione di persona, ha presentato un ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna e il diniego delle attenuanti generiche, oltre alla contestazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. I motivi addotti dall'imputato sono stati ritenuti generici e non specifici, riproponendo questioni già esaminate e respinte. La Corte ha confermato la validità della motivazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti, giudicando il fatto come indice di una spiccata capacità a delinquere. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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