Un individuo, condannato per evasione (sottrazione a una misura restrittiva), ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo, relativo al dolo di evasione, è stato ritenuto aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza che escludeva la giustificazione della condotta per un litigio familiare. Il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche e la pena, mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. La Corte ha confermato la decisione precedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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