Un cliente contesta la parcella del proprio avvocato per un giudizio di equa riparazione. La Corte d'Appello liquida il compenso rigettando l'eccezione di prescrizione presuntiva, poiche il cliente, lamentando l'esosita della somma, aveva implicitamente ammesso il mancato pagamento. Il cliente propone ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo dichiara inammissibile per tardivita. La Cassazione chiarisce che il **termine lungo di impugnazione** di sei mesi decorre dal momento in cui il sistema informatico attribuisce alla sentenza digitale il numero identificativo e la data, rendendola visibile alle parti. Nel caso di specie, la notifica del ricorso e avvenuta oltre la scadenza calcolata dal deposito telematico, rendendo irrilevante la successiva data di repertoriazione. Il cliente perde la causa e viene condannato alle spese.
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