La Procura ha proposto ricorso contro l'annullamento di un sequestro preventivo su un immobile. L'immobile era stato oggetto di un presunto trasferimento fraudolento di beni da parte di L'Indagata al figlio, per sottrarsi al pagamento di imposte. Il Tribunale aveva annullato il sequestro, sostenendo che l'immobile fosse l'unica abitazione di L'Indagata e, quindi, impignorabile dall'Erario secondo l'Art. 76 D.p.r. 602/73. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento, stabilendo che il reato di trasferimento fraudolento di beni non sussiste se l'atto non è idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva, poiché il bene era già impignorabile. Il ricorso della Procura è stato dichiarato inammissibile.
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